(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione (in base alle norme sia del vecchio che del nuovo codice di procedura penale) non sussiste la facoltà del difensore, nominato dalla corte o legittimato ex lege per la discussione, di disegnare un sostituto (art. 127 c.p.p. 1930 e art. 102 c.p.p.) per l'ipotesi di suo impedimento. Tale facoltà, prevista (per i singoli adempimenti processuali) nel giudizio di merito (che non può legittimamente celebrarsi senza che il difensore, all'esito del dibattimento, esponga oralmente le sue argomentazioni e le sue richieste), non è prevista per lo svolgimento del giudizio di cassazione (il cui dibattimento si esaurisce nella discussione del ricorso) in cui i difensori possono intervenire per discutere i motivi del ricorso, senza, peraltro, che tale intervento sia condizione necessaria per la valida decisione del ricorso stesso.