(massima n. 1)
L'avvocato che, su incarico del difensore di fiducia, ne rappresenta l'impedimento a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p. e chiede il rinvio, agisce, in relazione a tale istanza, in nome e per conto del medesimo, al quale pertanto non deve essere notificata l'ordinanza di fissazione della nuova udienza.