(massima n. 1)
Nonostante la persona offesa dal reato goda di facoltà e diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento, la stessa non può considerarsi parte processuale in senso tecnico e non è quindi destinataria della norma dell'art. 613 c.p.p. che prevede la possibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione. Detta persona, pertanto, deve necessariamente munirsi, per la proposizione dell'impugnazione, di un professionista iscritto nell'apposito albo a pena di inammissibilità dell'atto. Peraltro, il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Egli, infatti, non è munito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, comma primo, e 100, comma quarto, c.p.p. riconoscono al difensore dell'imputato ed a quello delle altre parti ritualmente costituite e non è, pertanto, legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di impugnazione.