(massima n. 1)
Qualora la parte civile sia assistita da due difensori non ricorre alcuna ipotesi di nullità. Infatti a norma dell'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la nomina di difensori eccedenti il numero previsto dall'art. 100 c.p.p. si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti. Peraltro l'art. 100 c.p.p. non prevede alcuna sanzione processuale (né di nullità, né di inammissibilità) nel caso che la parte civile nomini più di un difensore.