(massima n. 2)
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale è disciplinato dalla legge processuale e, per la rappresentanza, della parte civile, non è operato dalla normativa processuale penale alcun rinvio a quella civile ai fini della disciplina applicabile in relazione a tale materia. Ne consegue che, essendo la rappresentanza processuale della parte civile disciplinata dall'art. 100 primo comma c.p.p., che prevede il «ministero di un difensore», questi ben può essere un avvocato esercente fuori del distretto, non iscritto, quindi, nell'albo degli avvocati e procuratori del distretto della Corte di appello nell'ambito del quale si trova l'ufficio giudiziario presso il quale rappresenta la parte civile.