(massima n. 1)
È inammissibile l'appello del difensore della parte civile munito di procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen. priva di una univoca specificazione in ordine al conferimento del potere di impugnazione, posto che la procura alle liti, essendo funzionale a conferire lo "ius postulandi", non è assimilabile a quelle previste dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., le quali attribuiscono al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. (Fattispecie in cui la procura conteneva la nomina del difensore al quale veniva conferito il potere di rappresentare la parte "in ogni grado del giudizio in relazione alla sopra estesa dichiarazione di costituzione di parte civile").