(massima n. 2)
La legittimazione dell'adottante ad impugnare il decreto che accoglie la richiesta di adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c., non è condizionata dalla presenza di un interesse proprio dello stesso, trattandosi di procedimento diretto a garantire i preminenti interessi del minore. Ne consegue che il predetto decreto può essere impugnato dall'adottante, benché conforme alla istanza di questo, anche per far valere cause ostative sopravvenute. (Nella specie, il decreto di accoglimento dell'istanza di adozione proposta ai sensi dell'art. 44, lettera b, L. 4 maggio 1983, n. 184, era stato impugnato dall'adottante a seguito di deterioramento dei rapporti con il coniuge, madre del minore, per far valere la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per fare luogo alla adozione).