(massima n. 1)
È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura «per un solo grado del processo», stabilita dall'art. 100 comma 3 c.p.p., può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte — desumibile dalla interpretazione del mandato — di attribuire anche un siffatto potere. (Nella specie si è ritenuto che la formula «vi nominiamo e costituiamo nostro difensore nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile, nel procedimento penale n. ..., conferendovi ogni più ampia facoltà di legge e approvando fin d'ora il vostro operato» non potesse essere intesa se non come espressione idonea a conferire mandato per la costituzione di parte civile, ma non procura alle liti specificamente indicante il potere del difensore di proporre appello.