(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale venga rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, č ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura-decisoria contro il quale non č previsto nell'ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione.