(massima n. 1)
L'art. 527 c.c., secondo cui i chiamati all'ereditā che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti, decadono dalla facoltā di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia, č applicabile non soltanto nei confronti del chiamato, il quale abbia commesso gli atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinunzia all'ereditā, ma anche nei confronti del chiamato il quale abbia posto in essere tali atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l'ereditā non sia prescritto e questa non sia stata accettata da altri chiamati.