(massima n. 1)
La legittimazione del figlio naturale con provvedimento del giudice, secondo la previsione dell'art. 284 (nuovo testo) c.c., può essere negata, sotto il profilo della non corrispondenza all'interesse del figlio medesimo, solo in presenza di specifiche circostanze che ne evidenzino il carattere pregiudizievole (ad esempio, assoggettamento alla potestà di un genitore non idoneo, ovvero sottrazione ad un ambiente familiare più vantaggioso), atteso che, in difetto di dette circostanze, quell'interesse deve ritenersi di per sé assicurato dal conseguimento di uno status più ampio e completo.