(massima n. 1)
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze deliberata dall'associazione di categoria non costituisce legittimo impedimento a norma dell'art. 486, comma 5, c.p.p. Ne consegue che il rinvio del dibattimento riconducibile a tale avvenimento legittima la sospensione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'adesione del difensore allo sciopero di categoria non può configurarsi come legittimo impedimento che, nella prospettiva dell'art. 486, comma 5, c.p.p., è impedimento a comparire e si ricollega a situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del soggetto «implicito», mentre l'astensione dallo svolgimento delle attività difensive in udienza costituisce una libera scelta del difensore, il quale non è affatto impedito a comparire, ma manifesta espressamente — o tacitamente, rimanendo assente — la volontà di aderire alla proclamata astensione. Sicché tale adesione deve essere inquadrata nella nozione di abbandono della difesa, sia pure giustificato come esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che non fa venir meno definitivamente l'assistenza fiduciaria, rendendo, invece, operante la previsione dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sicché il giudice deve designare un sostituto del difensore di fiducia, ove immediatamente reperibile. Di conseguenza, il rinvio dell'udienza non discende da una diretta applicazione dell'art. 486, comma 5, c.p.p., ma dalla verificata assoluta impossibilità di assicurare la necessaria assistenza difensiva in udienza all'imputato per la non immediata reperibilità di un difensore che possa essere designato come sostituto).