(massima n. 1)
In tema di udienza di convalida, l'art. 391, secondo comma, c.p.p. conferisce al giudice il potere di nominare un difensore di ufficio all'indagato qualora il difensore di fiducia non sia stato reperito o non sia comparso. Dall'espresso rinvio della detta disposizione all'art. 97, quarto comma, dello stesso codice consegue che la nomina del difensore di ufficio presuppone che il difensore di fiducia sia stato tempestivamente ricercato nei luoghi abituali di reperibilitą ma non che sia stato in precedenza ritualmente avvisato. Ne deriva che la sostituzione del difensore di fiducia con il difensore nominato dall'ufficio, ove il primo non sia stato rintracciato ancorché efficacemente ricercato nei luoghi di abituale reperibilitą, non produce affatto la nullitą del giudizio di convalida e della relativa ordinanza.