(massima n. 1)
La legittimazione, per provvedimento del giudice, del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, secondo le previsioni dell'art. 284 (nuovo testo) c.c., deve ritenersi consentita in presenza della volontà di detti genitori di non unirsi in matrimonio, sempre che risulti corrispondere all'interesse del figlio medesimo, considerato che tale scelta dei genitori rispetto ad un rapporto necessariamente correlato a libere determinazioni, si traduce in impossibilità di contrarre il matrimonio, ai sensi ed agli effetti del primo comma n. 2 della citata norma, e che la scelta stessa non può di per sé sacrificare il menzionato interesse, alla cui tutela la legittimazione è in via preminente rivolta.