(massima n. 1)
In caso di sostituzione del difensore d'ufficio disposta ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., pur rimanendo il detto difensore titolare unico del diritto a ricevere la notifica dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, deve tuttavia riconoscersi anche al sostituto, nel silenzio del difensore sostituito, il potere di impugnare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto utilmente proposta la richiesta di riesame da parte del difensore che era stato nominato dal giudice per le indagini preliminari sostituto di quello d'ufficio all'udienza di convalida di cui all'art. 391 c.p.p., seguita da emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare).