(massima n. 1)
In caso di perquisizione e successivo sequestro, ove l'indagato abbia nominato un difensore di fiducia, il quale non possa partecipare agli atti probatori, nessun onere incombe al P.M., né di nominare un difensore di ufficio, ex art. 97, comma terzo, c.p.p., difettando la condizione posta dalla norma (di essere l'indagato privo di difensore di fiducia), né di designare un sostituto ex art. 97, quarto comma, c.p.p., non richiedendo la perquisizione ed il sequestro la presenza obbligatoria del difensore.