(massima n. 2)
La disposizione dell'art. 28 att. c.p.p., secondo cui il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità sicché, per la tassatività di queste (art. 177 c.p.p.), non si può ritenere che la mancata comunicazione all'indagato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell'atto al cui compimento è finalizzata la designazione, sempreché il difensore sia stato avvertito. (Fattispecie relativa ad atti di perquisizione e sequestro).