(massima n. 1)
Il nuovo codice di rito si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria, ma dà luogo alla sostituzione ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, una volta cessata la situazione causativa della sostituzione, riprende immediatamente il suo ruolo in maniera automatica, proprio per l'indicato principio dell'immutabilità della difesa; ulteriore conseguenza è che l'unico destinatario della notificazione degli atti destinati alla difesa, quali i provvedimenti destinati al gravame, è il difensore titolare dell'incarico e non il temporaneo sostituto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale — effettuata ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p. — eseguita mediante consegna al sostituto del difensore, designato d'ufficio, anziché al difensore di fiducia).