(massima n. 1)
È ammessa la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato quando quest'ultimo non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, giacché la sostituzione assicura la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiere. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a difensore di ufficio diverso da quello al quale era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini).