(massima n. 1)
Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p. (così come sostituito dagli artt. 1 ss. della legge 6 marzo 2001, n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 c.p.p. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio.