(massima n. 1)
Cessato dalle sue funzioni il difensore di ufficio, per designazione di difensore di fiducia, la successiva revoca a quest'ultimo del mandato non fa rivivere la nomina del primo difensore di ufficio, con la conseguenza che a mani dell'ulteriore difensore di ufficio nominato dal giudice, e non del primo, devono essere eseguite le notifiche dovute all'imputato irreperibile. (Fattispecie relativa a notifica di estratto contumaciale di sentenza).