(massima n. 1)
Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternitą e maternitą naturale, la legittimazione passiva spetta, in mancanza del presunto genitore, esclusivamente ai suoi eredi (art. 276, primo comma, c.c.), dovendosi negare, indipendentemente dalle eventuali finalitą patrimoniali della domanda, che possano assumere la qualitą di litisconsorti necessari gli aventi causa di detti eredi, ovvero altri soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui č riconosciuta soltanto la facoltą di intervenire a tutela di detto interesse (art. 276, secondo comma, c.c.).