(massima n. 1)
Non č applicabile l'art. 82, secondo comma, c.p.p., in virtł del quale la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le proprie conclusioni, nell'ipotesi in cui il giudice abbia invitato le parti a concludere esclusivamente su questioni pregiudiziali ed abbia quindi pronunciato sentenza di proscioglimento per tardivitą della querela. (Fattispecie in tema di diffamazione).