(massima n. 1)
Nel giudizio per la dichiarazione della paternitą (o maternitą) naturale, poiché lo status di figlio naturale č accertabile individualmente verso ciascuno dei genitori, legittimato passivo č il solo genitore (e, in mancanza i suoi eredi) nei cui confronti si intende accertare la filiazione, mentre la posizione degli altri soggetti (ivi compreso l'altro genitore), resta regolata dal secondo comma dell'art. 276 c.c., che attribuisce la legittimazione a contraddire alla domanda; intervenendo nel processo, ma non anche quella di essere citati in giudizio come contraddittori necessari.