(massima n. 1)
Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtł del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilitą enunciata dall'art. 598 c.p.p., l'operativitą in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 c.p.p.