(massima n. 1)
La revoca della costituzione di parte civile, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Di conseguenza la Cassazione, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, deve — preso atto della revoca — annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute