(massima n. 1)
In tema di costituzione di parte civile, se è vero che la revoca della costituzione medesima determina, senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione, l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale con la conseguente impossibilità, secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 82 c.p.p., che siano emesse statuizioni afferenti a tale rapporto, qualora il giudice abbia erroneamente in tal senso disposto considerando immanente la costituzione, deve riconoscersi la legittimazione ad impugnare tale decisione di chi, pur avendo rinunciato alle pretese risarcitorie, si trovi comunque ad essere condannato alle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 541 c.p.p. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che la parte civile la quale, nonostante l'avvenuta revoca della costituzione, viene ad essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato prosciolto, ha sempre diritto — non vigendo nei suoi confronti la presunzione legale di conoscenza per cui non è necessario l'avviso di deposito nell'ipotesi che la motivazione venga depositata entro quindici giorni dalla pronuncia — alla comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento, non potendo la stessa ritenersi presente alla lettura del dispositivo né tenuta, proprio per il convincimento di non essere più parte nel processo, ad attivarsi per conoscere la motivazione, e ciò anche in analogia a quanto espressamente previsto per il querelante dal secondo comma dell'art. 542 c.p.p.). 1990, n. 12447