(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 276 c.c. la legittimazione passiva nella azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale spetta al presunto genitore o ai suoi eredi, salva la facoltà di contraddire per chiunque vi abbia interesse. Conseguentemente, la dichiarazione giudiziale fa stato esclusivamente nei confronti del padre naturale, mentre l'identità della madre si pone nell'ambito di tale giudizio come un accertamento di fatto che può essere compiuto anche in via incidentale.