(massima n. 1)
In tema di azione di dichiarazione della paternitą (o maternitą) naturale, per effetto della declaratoria di incostituzionalitą (Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2006) dell'art. 274 c.c., e della conseguente soppressione dall'ordinamento del preliminare giudizio di delibazione in ordine all'ammissibilitą dell'azione, la domanda va ora proposta direttamente al giudice di merito e deve dichiararsi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al venir meno delle ragioni della lite, il ricorso proposto in sede di legittimitą contro il decreto emesso dalla Corte d'appello nel procedimento preliminare.