(massima n. 1)
In tema di dichiarazione giudiziale della paternitą naturale, qualora la compatibilitą genetica tra l'attore e l'asserito genitore abbia costituito oggetto di un accertamento tecnico preventivo svoltosi in assenza di contraddittorio per mancata notificazione del ricorso al convenuto, la mancata proposizione dell'eccezione di nullitą nel procedimento in camera di consiglio volto alla dichiarazione di ammissibilitą dell'azione comporta la sanatoria del vizio, rendendo utilizzabile la relazione del c.t.u. anche nel successivo giudizio ordinario, senza che assuma alcun rilievo la dichiarazione di illegittimitą costituzionale dell'art. 274 cod. civ., intervenuta prima della decisione, in quanto, avuto riguardo all'autonomia delle due fasi in cui si articola il processo, il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione del decreto che conclude la prima fase comporta l'esaurimento del relativo rapporto, escludendo l'operativitą dell'effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalitą.