(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il denunciato conflitto, malgrado la parziale diversità del "petitum" formale delle cause esaminate, ravvisando in queste ultime la medesima "causa petendi" e giudicando tra loro incompatibili la statuizione del tribunale amministrativo, che aveva affermato la configurabilità, almeno in astratto, del diritto soggettivo di una società concessionaria per la diffusione televisiva locale ad ottenere i benefici contemplati dall'art. 23, terzo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e quella della corte di appello che aveva, invece, qualificato la posizione della medesima concessionaria in termini di interesse legittimo).