(massima n. 1)
In tema di capacitą dell'imputato a partecipare coscientemente al processo, qualora, dopo l'ordinanza di sospensione disposta a norma dell'art. 71 c.p.p., il giudice ritenga che l'imputato abbia riacquistato tale capacitą ed abbia motivato sul punto, non costituisce alcuna nullitą l'omessa adozione di un formale provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione, essendo detta determinazione implicita nella valutazione al riguardo esplicitata dal giudice.