(massima n. 1)
In tema di accertamento dell'età dell'indagato, le risultanze di un documento del quale non si conosce l'efficacia identificativa e fidefacente — indipendentemente da una formale contestazione di falsità — promanando esso da autorità estera, non essendo tradotto e non evidenziandosene la certa provenienza, debbono necessariamente cedere agli esiti di esami radiografici ed antropometrici. (Fattispecie in cui dagli esami medici era emerso che l'indagato era maggiore di età, in contrasto con le risultanze del documento di identità straniero in suo possesso; la Cassazione, risolvendo il conflitto insorto tra il giudice ordinario e quello minorile ha affermato la competenza del primo osservando, sulla scorta del principio di cui in massima, che nella specie non si ravvisava nemmeno la semplice insorgenza del dubbio in ordine all'età dell'indagato, che avrebbe comportato la trasmissione degli atti al giudice minorile).