(massima n. 1)
L'incertezza sull'individuazione anagrafica, quando sia certa l'identitą fisica dell'imputato, non pregiudica il compimento di atti di indagine e la celebrazione del giudizio, competendo rispettivamente prima al pubblico ministero e poi al giudice, di disporre tutte le verifiche necessarie per accertare l'identitą anagrafica del soggetto. Quando tuttavia tali verifiche non siano pił possibili, per l'allontanamento fisico dell'imputato, il giudice deve adottare la formula di proscioglimento per essere ignoti gli autori del reato e non quella per non aver commesso il fatto.