(massima n. 1)
Una volta che l'azione penale sia stata esercitata con l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. presso la pretura, non č ammissibile, per il principio di irretrattabilitā dell'azione penale, una successiva richiesta di archiviazione dello stesso P.M., ed č illegittima la pronuncia di sentenza di non doversi procedere da parte del Gip, essendo stato investito della decisione il pretore. (Nella specie, si trattava, peraltro, di richiesta ritenuta dalla S.C. erronea nel merito, essendo stato ritenuto ignoto l'autore del reato per la semplice mancata identificazione dello stesso, a causa dell'inesattezza delle indicazioni anagrafiche).