(massima n. 1)
L'identificazione dell'imputato avvenuta sulla base delle dichiarazioni da lui fornite alla polizia giudiziaria, consente di affermare in capo a lui la responsabilitą in quanto l'ordinamento non impone l'espletamento delle procedure previste dall'art. 349 c.p.p. se non in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsitą delle suddette dichiarazioni.