(massima n. 1)
La formula di proscioglimento «per essere rimasti ignoti gli autori del reato» presuppone l'assoluta impossibilitą di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltą o l'incertezza di pervenire alla esatta acquisizione delle generalitą, perciņ non potrą essere adottata dal Gip quando questi ritenga che non vi sia corrispondenza tra le generalitą dichiarate e l'identitą fisica dell'imputato, dovendosi in questo caso fare applicazione dei principi fissati dall'art. 66 commi primo e secondo c.p.p., secondo i quali l'impossibilitą di attribuire le esatte generalitą all'imputato non pregiudica il compimento di alcun atto e l'eventuale erronea attribuzione delle stesse deve essere rettificata con la procedura di correzione degli errori materiali.