(massima n. 1)
In tema di «giusto processo», la rinnovazione da parte del pubblico ministero, a norma dell'art. 26, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63, dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. - il primo modificato ed il secondo introdotto dalla stessa L. n. 63 del 2001 - č possibile fino a che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua effettuazione non deve necessariamente precedere l'adozione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare basata sulle dichiarazioni dei soggetti anzidetti, le quali conservano la loro validitą per tutta la durata della medesima fase. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso con il quale si denunciava la pretesa inutilizzabilitą, a fini cautelari, di dichiarazioni assunte prima dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, alla cui rinnovazione si era proceduto dopo l'adozione dell'ordinanza cautelare ma prima della chiusura delle indagini preliminari, con produzione dei relativi verbali all'udienza di riesame).