(massima n. 1)
In sede di rinnovazione dell'esame di cd. collaboratori di giustizia ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63, la conferma globale delle dichiarazioni gią rese, se preceduta dagli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 2, c.p.p., non comporta alcuna lesione dei diritti di difesa del dichiarante o di terzi eventualmente accusati e alcun pregiudizio circa la genuinitą dei riferimenti, nulla impedendo al dichiarante medesimo, ritualmente avvisato delle conseguenze delle proprie dichiarazioni, di limitare la conferma ad alcuni fatti o di differenziare i contenuti delle dichiarazioni stesse.