(massima n. 4)
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa dello stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto — una volta eseguito il provvedimento — o dalla traduzione in lingua italiana a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94, comma 1 bis, att. c.p.p.), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime c.d. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana).