(massima n. 1)
Sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti del coimputato — fatte in sede di esame dibattimentale dall'imputato del medesimo reato nell'ambito dello stesso procedimento, pure in assenza degli avvertimenti prescritti dall'art. 64, comma terzo, c.p.p., in quanto tali avvertimenti riguardano l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, garantendone il diritto al silenzio, e non si applicano all'esame dell'imputato nel dibattimento, in cui il contraddittorio tra le parti è pieno e il diritto di difesa può esplicarsi nella massima ampiezza. (La S.C. ha precisato che, nella specie, detti avvertimenti sarebbero stati inoltre superflui in quanto l'imputato non poteva assumere la veste di testimone per l'incompatibilità sancita dall'art. 197, comma primo, lett. a) in virtù della sussistenza della connessione di cui all'art. 12, comma primo, lett. a), e non essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 197 bis, comma primo, c.p.p.).