(massima n. 1)
L'inutilizzabilità, per inosservanza della disposizione sul previo avvertimento ex art. 64, terzo comma, lett. c ), c.p.p., delle dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dal soggetto che invece avrebbe dovuto essere imputato di reato connesso, non determina l'impossibilità di procedere a nuovo rituale esame del soggetto medesimo a norma dell'art. 210, comma sesto, c.p.p., e dunque di utilizzare le dichiarazione così legittimamente rese. (Nella specie, la Corte ha rilevato che l'inutilizzabilità non colpisce il fatto rappresentativo della realtà ma soltanto la regolare modalità di impiego del mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato ).