(massima n. 3)
La rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., prevista dall'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63, non richiede una più o meno pedissequa ripetizione delle precedenti dichiarazioni, essendo, al contrario, sufficiente la conferma, sic et simpliciter, del loro contenuto, sempre che non vi sia ragione di dubitare della piena consapevolezza, da parte del dichiarante, della natura e degli effetti di detta conferma. L'adempimento in questione, inoltre, può essere validamente effettuato anche dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, sempre che queste siano tuttora in corso, fermo restando che la sua mancanza produce inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente acquisite.