(massima n. 1)
L'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. circa l'assunzione, da parte della persona interrogata, dell'ufficio di testimone se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri soggetti, non è dovuto nel caso di persone che, avendo veste di concorrenti nel medesimo reato, non possono comunque assumere veste di testimoni (ostandovi il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. a, c.p.p.), e neppure rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 210, comma 6, c.p.p. (riguardante soltanto le ipotesi di connessione ex art. 12, lett. B, stesso codice), per cui ad esse è dovuto soltanto l'avviso che hanno facoltà di astenersi dal deporre, previsto dal comma 4 del citato art. 210 c.p.p. (Mass. redaz.).