(massima n. 1)
I c.d. «agenti provocatori» non possono testimoniare, ostandovi il disposto di cui all'art. 62 c.p.p., sulle dichiarazioni comunque rese da coloro con i quali sono venuti in contatto e che, con l'acquisizione della notizia di reato, abbiano già assunto veste di indagati per facta concludentia, sempre che dette dichiarazioni siano rappresentative di fatti precedenti, non operando, invece, il divieto di cui al citato art. 62 c.p.p. relativamente alle condotte constatate dagli agenti ed alle dichiarazioni che ad esse eventualmente si accompagnino, ivi comprese quelle che abbiano ad oggetto la programmazione di condotte future, dal momento che tali condotte e dichiarazioni hanno valenza di fatti storici, sottratti, come tali, all'ambito di operatività del divieto in questione.