(massima n. 1)
Il divieto di testimonianza posto dall'art. 62 c.p.p. ha per oggetto le dichiarazioni rese dall'indagato con riferimento al fatto relativamente al quale egli č stato sentito. Detto divieto non opera pertanto qualora il contenuto di tali dichiarazioni rilevi ai fini dell'accertamento di altra ipotesi di reato, oggetto di distinto procedimento penale. (Fattispecie nella quale un soggetto, sentito da ufficiali di polizia giudiziaria in relazione a un incendio, per il quale, a seguito delle sue ammissioni, erano emersi profili di responsabilitā penale a suo carico, con conseguente interruzione dell'assunzione delle informazioni a norma dell'art. 63 c.p.p., aveva successivamente affermato che detti pubblici ufficiali avevano falsificato il relativo verbale: la Suprema Corte ha affermato che correttamente nel procedimento per calunnia instaurato a carico di detto soggetto gli ufficiali di polizia giudiziaria erano stati assunti come testimoni in ordine al contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nell'ambito del procedimento relativo all'incendio).