(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 62 c.p.p. vieta l'assunzione di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. Tale disposto, per il suo tenore letterale (uso dell'avverbio «comunque») e il collegamento sistematico con altre norme preclusive dell'utilizzo di dichiarazioni dell'indiziato (quali in particolare quelle di cui agli artt. 350, comma 7, 513, comma 1 e 2 e 63 cpv. c.p.p.), ha, con riferimento alle dichiarazioni rese all'interno del procedimento e per ragioni ad esso connesse, carattere assoluto e generale e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate o dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia gią la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualitą formale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso l'utilizzabilitą della deposizione dell'ufficiale di P.G. sulle dichiarazioni del denunciante, dal momento che chi le riceveva si era gią perfettamente reso conto della loro inattendibilitą e della idoneitą ad integrare gli estremi della simulazione di reato).