(massima n. 1)
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 c.p.p., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo, giacché, in quest'ultima ipotesi, il divieto non può operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. (Fattispecie relativa alla deposizione di un ispettore del lavoro il quale aveva riferito sulle dichiarazioni a lui rilasciate dall'imputato, già attinto da indizi di reità, nel corso di ispezione amministrativa).