(massima n. 1)
Il principio sancito dagli artt. 62 e 63, comma 2, c.p.p., della inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese dall'indagato, ancorché di reato connesso o collegato, deve essere inteso in relazione alla sua ratio, che è ispirata alla garanzia del diritto di difesa; conseguentemente sono inutilizzabili solo le dichiarazioni dalle quali possano emergere elementi accusatori a carico del dichiarante o di quei soggetti processuali che si trovino, in quanto coindagati o indagati di reati connessi o collegati, in una posizione analoga o parallela, mentre sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni di contenuto favorevole all'indagato (o ai coindagati) e quelle attinenti a reati non connessi o collegati, per le quali il deponente assume la qualità di testimone. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto, parte offesa del reato di molestie sessuali, indiziata del delitto di lesioni volontarie successivamente commesso in danno del molestatore).