(massima n. 1)
L'ammissibilitą della testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato fuori del procedimento si desume a contrario dall'art. 62 c.p.p., che vieta la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento. Conseguentemente non č vietata la deposizione sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (nella specie, č stata ritenuta e utilizzabile la testimonianza indiretta in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato al compagno di cella nel corso del dibattimento).